Molestie sul lavoro, tutela e risarcimenti


Sommario


Ratificata la Convenzione che elimina la violenza sul posto di lavoro

Il 12 gennaio 2021 il Senato ha approvato il disegno di legge 1944/2020 con cui si ratifica e si dà esecuzione alla Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 190/2019 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 durante la sessione n. 108 della Conferenza generale dell’Organizzazione.
Secondo le deputate che hanno presentato il disegno di legge, in Italia una donna su due subisce molestie sul posto di lavoro e che l’81% non formalizza alcuna denuncia. Pertanto, la ratifica della Convenzione costituisce altro passo importante contro la violenza.

La Convenzione si compone di 20 articoli suddivisi nei seguenti titoli:

  • Definizioni;
  • Ambito di applicazione;
  • Principi Fondamentali;
  • Protezione e prevenzione;
  • Verifica dell’applicazione e meccanismi di ricorso e di risarcimento;
  • Orientamento, formazione e sensibilizzazione;
  • Modalità di applicazione;
  • Disposizioni finali.

Tolleranza zero nei confronti della violenza

Nella parte iniziale della convenzione, dopo il richiamo ad altre Convenzioni e Dichiarazioni di natura internazionale, viene riconosciuto il diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie, comprese quelle di genere, che rappresentano una vera e propria violazione dei diritti umani e che violano le pari opportunità.
Gli Stati Membri aderenti alla Convenzione hanno la responsabilità di promuovere un ambiente generale di “tolleranza zero” nei confronti della violenza e delle molestie, che compromettono la salute fisica, sessuale e psichica delle donne, nonché la loro dignità e il loro ambiente sociale e familiare.
Ai datori di lavoro, ai sindacati e alle istituzioni del mercato del lavoro è attribuito il compito di adoperarsi al fine d’identificare, reagire e intervenire sulle conseguenze della violenza domestica, i cui effetti si ripercuotono sull’occupazione, la produttività, la salute e la sicurezza.

Tutela per tutti i generi di lavoratori

La Convenzione, dopo aver chiarito che cosa si intende con l’espressione “violenza e molestie di genere”, specifica che dal punto di vista soggettivo essa si pone l’obiettivo di tutelare coloro che lavorano, compresi i soggetti in formazione, i tirocinanti, gli apprendisti, le lavoratrici e i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego o che si candidano a un lavoro, ma anche i soggetti che esercitano l’autorità, i doveri e le responsabilità di datrice o datore di lavoro. Il tutto sia nel settore pubblico che privato.
Per quanto riguarda l’aspetto oggettivo la tutela è prevista nell’ambiente di lavoro e in tutte le occasioni e i luoghi con esso collegati: luoghi destinati al consumo dei pasti, servizi igienici, spogliatoi, viaggi, eventi formativi, attività sociali correlate al lavoro, ecc.

Approccio globale contro la violenza

Gli Stati da parte loro devono assumere, nei confronti della violenza e delle molestie sui posti di lavoro, un approccio globale che preveda:
– attività educative e formative incentrate sul rispetto;
– meccanismi e strumenti d’ispezione;
– misure sanzionatorie;
– possibilità per le vittime di agire per il risarcimento del danno;
– monitoraggio del fenomeno e prevenzione.
In particolare, l’art. 6, prevede che “Ciascun Membro si impegna ad adottare leggi, regolamenti e politiche che garantiscano il diritto alla parità e alla non discriminazione in materia d’impiego e professione, ivi compreso per le lavoratrici, come pure per i lavoratori e per altri soggetti appartenenti a uno o più gruppi vulnerabili o a gruppi in situazioni di vulnerabilità che risultino sproporzionatamente colpiti da violenza e molestie nel mondo del lavoro.”

Prevenzione e protezione

Si sottolinea l’importanza di assumere misure adeguate per prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, anche attraverso l’identificazione dei settori, delle professioni e delle modalità di lavoro in cui i lavoratori e le lavoratrici sono più esposte alla violenza e alle molestie.
I datori di lavoro, da parte loro, devono adottare misure adeguate a prevenire il fenomeno, attraverso opportune politiche aziendali, l’inclusione degli effetti psicologici negativi derivanti dalla violenza nella gestione del lavoro e della sicurezza, l’identificazione dei pericoli, l’erogazione d’informazioni e formazione sui pericoli delle condotte violente e moleste.

Meccanismi di ricorso e risarcimento

Una delle parti più interessanti della Convenzione è quella che impone agli Stati di vigilare e applicare le leggi nazionali in materia di violenza e molestie nel mondo del lavoro e di “garantire facile accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci, nonché a meccanismi e procedimenti di denuncia e di risoluzione delle controversie nei casi di violenza e di molestie nel mondo del lavoro che siano sicuri, equi ed efficaci” prestando attenzione a tutelare la vita privata e la riservatezza delle persone e adottando misure efficaci e rapide quando la vittima si trova in pericolo di vita.

Formazione e sensibilizzazione

Il contrasto alla violenza nel mondo del lavoro deve essere oggetto di politiche nazionali e i datori, come i lavoratori, devono avere a disposizione risorse e strumenti accessibili sul tema, al fine di organizzare e promuovere campagne di sensibilizzazione ed eventi formativi, fondamentali per la sensibilizzazione e la prevenzione.