Affidamento in prova ai servizi sociali

Che cosa è

È una misura alternativa alla detenzione in carcere o agli arresti domiciliari che consente di scontare in libertà pene detentive sino a tre anni.
L’istituto trova applicazione anche per le pene – anche residue – pari nel massimo a quattro anni quando il condannato ha mantenuto nell’anno precedente la richiesta un comportamento idoneo a consentire il giudizio sull’idoneità della misura nella fattispecie.
L’affidamento si svolge totalmente nel territorio, mirando ad evitare i danni derivanti dal contatto con l’ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà.
È regolamentata dall’art. 47 Legge 354/75 sull’Ordinamento Penitenziario e comporta l’affidamento al servizio sociale del condannato, fuori dall’istituto, per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Requisiti per la concessione

1) pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a quattro anni (alcune tipologie di reato sono escluse);
2) osservazione della personalità, condotta collegialmente in istituto qualora il soggetto sia recluso, con l’intervento dell’ufficio di esecuzione penale esterna se libero, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento, anche attraverso le prescrizioni, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati;
3) avere tenuto un comportamento tale da consentire lo stesso giudizio di cui sopra anche senza procedere all’osservazione in istituto.
La Legge n. 231 del 12.07.99 che ha introdotto l’art. 47-quater, per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, aveva anticipato la possibilità di usufruire dell’affidamento in prova al servizio sociale anche oltre i limiti di pena originariamente previsti.

Limiti alla concessione

I detenuti e gli internati per particolari delitti (416bis e 630 c.p., art. 74 D.P.R309/90. ecc.) possono ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale (ed anche le altre misure alternative) solo se collaborano con la giustizia (artt. 4bis e 58ter L. 354/75).
I detenuti e gli internati per altri particolari delitti (commessi per finalità di terrorismo, artt. 575, 628 3° c., 629 2° c. c.p., ecc.) possono essere ammessi all’affidamento (o ad un’altra misura alternativa) solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Il D.L. 306/92 (convertito dalla L. n° 356 del 07/08/1992) ha altresì introdotto altri limiti e divieti relativi alla concessione delle misure alternative, con l’aggiunta di nuovi commi all’art. 4bis ed all’art. 58quater dell’ordinamento penitenziario, per i casi di commissione di un delitto doloso di una certa entità commesso durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno o durante una misura alternativa.
La legge 231 del 12.07.99 all’art.5 ha disposto per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, la non applicazione del divieto di concessione dei benefici previsto per gli internati e coloro che sono detenuti per i reati dell’art. 4-bis della 354/75, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2/bis e 3 dello stesso articolo.

Istanza di affidamento

L’istanza per poter usufruire della misura dell’affidamento deve essere inviata, corredata dalla documentazione necessaria:
— se il soggetto è in libertà, al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell’esecuzione della pena, entro trenta giorni dalla notifica, come previsto dall’art. 656 c.p.p. così come modificato dalla Legge 165 del 27.5.98. Il Pubblico Ministero trasmette l’istanza al Tribunale di Sorveglianza competente che fissa l’udienza;
— se il soggetto è detenuto, al Direttore dell’istituto che la trasmette al Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo dell’esecuzione, il quale può sospendere l’esecuzione, ordinare la liberazione del condannato e trasmettere immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza, nel caso in cui siano offerte concrete indicazioni circa:
— l’esistenza dei presupposti necessari per l’ammissione all’affidamento;
— l’esistenza di un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione;
— l’assenza di un pericolo di fuga.
Se il soggetto è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, o da altra malattia particolarmente grave, l’istanza deve essere corredata da idonea certificazione come previsto nell’art.5 comma 2 della 231/99.
Se l’istanza non è accolta, riprende o si da inizio all’esecuzione della pena.
Non può essere accordata altra sospensione dell’esecuzione per la medesima pena, anche se vengono presentate altre istanze di diverse misure alternative.

Compiti del centro di servizio sociale prima della concessione

Il Centro di Servizio Sociale:
* se il soggetto è in libertà, svolge l’inchiesta di servizio sociale richiesta dal Tribunale di Sorveglianza;
* se il soggetto è detenuto, partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità e dà il suo contributo di consulenza per elaborare collegialmente la relazione di sintesi da inviare al Tribunale di Sorveglianza.
In entrambi i casi il Centro di Servizio Sociale svolge un’inchiesta di servizio sociale per fornire al Tribunale di Sorveglianza o all’Istituto di pena elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato con particolare riferimento all’ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali su cui fondare un’ipotesi di intervento e di inserimento.

L’ordinanza

L’affidamento viene concesso con provvedimento di ordinanza.
* se il soggetto è in libertà, dal Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente dell’esecuzione;
* se il soggetto è detenuto, dal Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto penitenziario in cui è ristretto l’interessato al momento della presentazione della domanda.

Inizio dell’affidamento

L’affidamento ha inizio dal momento in cui al soggetto, previa notifica da parte degli organi competenti dell’ordinanza, sottoscrive il verbale di determinazione delle prescrizioni, con l’impegno a rispettarle:
* se il condannato è in libertà, davanti al Direttore del C.S.S.A.
* se il soggetto è detenuto, davanti al Direttore dell’Istituto penitenziario.

Il verbale delle prescrizioni

* viene disposto dal Tribunale di Sorveglianza contestualmente all’ordinanza di concessione della misura;

* detta le prescrizioni che il soggetto in affidamento dovrà seguire.

Prescrizioni indispensabili sono quelle relative ai seguenti aspetti:

* rapporti con il Centro di Servizio Sociale

* dimora

* libertà di locomozione

* divieto di frequentare determinati locali

* lavoro

* divieto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

Prescrizioni possibili:

* divieto di soggiornare in tutto o in parte in uno o più Comuni;

* obbligo di soggiornare in un Comune determinato;

* adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del suo reato;

* adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

Durante il periodo di affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza, tenuto conto anche delle informazioni del Centro di servizio sociale.

Compiti del centro di servizio sociale nel corso della misura

* Aiutare il soggetto a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale al fine di favorire il suo reinserimento;

* Controllare la condotta del soggetto in ordine alle prescrizioni;

* Svolgere azione di tramite tra l’affidato, la sua famiglia e gli altri suoi ambienti di vita, in collaborazione con i servizi degli Enti Locali, delle A.S.L. e del privato sociale;

* Riferire periodicamente, con frequenza minima trimestrale, al Magistrato di Sorveglianza sull’andamento dell’affidamento ed inviare allo stesso una relazione finale alla conclusione della misura;

* Fornire al Magistrato di Sorveglianza ogni informazione rilevante sulla situazione di vita del soggetto e sull’andamento della misura (ai fini di un’eventuale modifica delle prescrizioni, ecc.).

Prosecuzione della misura

Se nel corso dell’affidamento sopraggiunge un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva il Direttore del Centro di Servizio Sociale informa il Magistrato di Sorveglianza che dispone la prosecuzione provvisoria della misura se il cumulo delle pene (in corso di espiazione e da espiare) non supera i tre anni.

Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza che decide entro venti giorni la prosecuzione (o la cessazione) della misura.

Sospensione della misura

Il Magistrato di Sorveglianza sospende l’affidamento e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza per le decisioni di competenza nei seguenti casi:

* quando il Centro di Servizio Sociale lo informa di un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura (residuo pena inferiore a tre anni);

* quando l’affidato attua comportamenti tali da determinare la revoca della misura.

Conclusione della misura

L’affidamento si conclude:

A. Con l’esito positivo del periodo di prova che estingue la pena ed ogni altro effetto penale, eccezion fatta per le pene accessorie perpetue. In questo caso il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione nel luogo in cui la misura ha avuto termine emette l’ordinanza di estinzione della pena.

B. Con la revoca della misura, che può avvenire nei seguenti casi:

* comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, ritenuto incompatibile con la prosecuzione della prova;

* sopravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva che determini un residuo pena superiore a tre anni.

In questi casi il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione nel luogo in cui l’affidato ha la residenza o il domicilio emette l’ordinanza di revoca e ridetermina la pena residua da espiare.