Procedure ADR

Arbitrato

L’arbitrato è una procedura alternativa al ricorso al tribunale che si svolge con le medesime modalità e garanzie per risolvere controversie civili e commerciali, in ambito nazionale ed internazionale, ottenendo un provvedimento (c.d. lodo) equiparato in tutto e per tutto ad una sentenza e, quindi, eseguibile anche coattivamente con l’ausilio della forza pubblica.

Le caratteristiche fondamentali che l’arbitrato dovrebbe avere sono: la celerità della procedura, la qualità del giudizio, la duttilità organizzativa (scelta dei giorni, orari e sede), il contenimento dei costi, la riservatezza e la libertà di scelta, ad opera delle Parti, di individuazione del soggetto (arbitro) che deciderà la controversia con elevata professionalità e competenza.
Le parti devono potere adottare il regolamento dell’ente arbitrale, modificarlo o stabilire che l’arbitrato si svolga secondo regole da esse stesse stabilite.

L’arbitrato rituale si celebra con le medesime regole e garanzie del processo civile ordinario e produce un titolo equivalente ad una sentenza (lodo arbitrale) il quale, in virtù della sottoscrizione di numerose convenzioni internazionali (in particolare quella di New York del 1958, ratificata da oltre 145 Stati) può essere riconosciuto ed eseguito, oltre che in Italia, in gran parte del mondo. 

Nella scelta dell’ente arbitrale sono rilevanti le tariffe per lo svolgimento dell’arbitrato che devono essere economiche, non prevedere costi di segreteria né la sospensione dell’arbitrato nell’ipotesi in cui una delle parti non proceda al pagamento della quota di sua competenza sicché l’arbitrato deve procedere comunque, anche nell’ipotesi di contumacia o insolvenza di una delle parti, senza obbligare la parte più diligente ad anticipare le spese dell’altra per potere ottenere il provvedimento decisorio. 

per una maggiore efficacia della procedura adr l’arbitrato deve potere essere preceduto da una mediazione o dalla negoziazione assistita nel cui ambito può essere sottoscritto un accordo conciliativo il quale ha, anch’esso, efficacia di titolo esecutivo, vale a dire che è equiparato in tutto e e per tutto ad una sentenza resa da un giudice in un tribunale.

L’arbitrato deve potersi concludere entro quattro mesi dall’avvio, salvo evenienze eccezionali concordate con le parti.

È possibile ricorrere all’arbitrato se le parti hanno inserito tale previsione nel contratto o nello statuto sociale (clausola arbitrale) oppure, nell’ipotesi di controversia sia già insorta senza che le parti abbiano previamente sottoscritto una clausola arbitrale attraverso la sottoscrizione di un compromesso.

Mediazione

Cosa è la mediazione

Con la mediazione è possibile risolvere una controversia in modo efficace, rapido, economico e riservato. – Se si è in conflitto con un’impresa, un professionista, il datore di lavoro, un membro della famiglia o qualsiasi altra persona, nel proprio Paese o all’estero e non si riesce a risolvere la controversia da soli, si può adire un giudice ma si può anche fare ricorso ad un modo alternativo di risoluzione della controversia (adr) semplice, rapido, economico, soddisfacente ed efficiente, nel quale anche i diretti interessati svolgono un ruolo attivo e determinante per il raggiungimento di una soluzione condivisa che tenga conto, oltre che delle questioni giuridiche, anche degli effettivi interessi. Questo metodo alternativo di soluzione delle controversie è la mediazione.
Mediazione volontaria – Il ricorso alla mediazione è volontario e non presuppone necessariamente l’esistenza di una controversia in corso trattandosi di uno strumento idoneo anche a prevenire conflitti e controversie.
Principi della mediazione. – La “mediazione” è un modo alternativo di risoluzione delle controversie nel quale un terzo (“mediatore”) aiuta le parti (“mediazione”) a cercare un accordo (“conciliazione”), senza tuttavia assumere una posizione formale a favore dell’una o dell’altra parte e senza potere decidere della controversia.
La mediazione è un sistema di risoluzione delle controversie altamente evoluto, che si pone quale alternativa al giudizio ordinario innanzi il tribunale per superarne le limitazioni quali, ad esempio: tempi lunghi, costi elevati, estromissione delle parti dalla procedura interamente gestita da terzi, mancata considerazione degli interessi ed esclusiva considerazione degli aspetti formali e giuridici, soluzioni vincolate e imposte da terzi, alta conflittualità, impossibilità di partecipazione diretta delle parti, deterioramento dei rapporti tra le parti.
Le parti sono invitate ad avviare o a riallacciare il dialogo, così evitando lo scontro; le parti stesse scelgono il metodo di risoluzione della controversia, svolgendo un ruolo particolarmente attivo per tentare di trovare da sole la soluzione più appropriata. Questo metodo offre l’occasione di superare il dibattito propriamente giuridico e di trovare una soluzione personalizzata e adattata alla controversia da risolvere. Questo approccio consensuale aumenta peraltro le possibilità per le parti, una volta risolta la controversia, di poter mantenere le loro relazioni di natura commerciale o di altra natura.

Principali caratteristiche della mediazione

Rapidità – la durata massima della conciliazione è di quattro mesi mentre non sono previsti tempi “minimi” e quindi l’accordo può essere raggiunto anche al primo incontro.
Efficacia – Si tratta di un sistema di risoluzione delle controversie che con l’ausilio di apposite tecniche, la versatilità e la partecipazione delle parti è altamente efficace nel consentire l’elaborazione di soluzioni equilibrate e soddisfacenti non consentite dai vincoli imposti nelle procedure giudiziali ordinarie e negli arbitrati.
Autonomia – Le parti possono regolare la procedura di mediazione come ritengono più opportuno e determinare liberamente il contenuto dell’accordo senza che questo venga imposto da terzi (come avviene nel giudizio ordinario e nell’arbitrato) tenendo conto anche dei reciproci interessi oltre che delle questioni di diritto.
Imparzialità – Il mediatore è un terzo totalmente imparziale e indipendente rispetto alle parti in quanto non decide nulla limitandosi a regolare la procedura e mettendo a disposizione tecniche ed esperienza che consentano di trovare soluzioni giuste ed eque. Se, comunque, esistono ragioni di conflitto di interessi, il mediatore si astiene dall’assumere l’incarico ed è responsabile civilmente del mancato assolvimento del dovere di imparzialità; inoltre, il mediatore è assicurato dall’organismo di conciliazione di cui fa parte con una polizza a tutela degli utenti.
Tutela degli interessi – Oltre alle questioni di diritto ed alla considerazione di “torti e ragioni” la mediazione consente di considerare e contemperare gli interessi delle parti.
Partecipazione attiva delle parti – Alle parti è richiesto e consentito di partecipare ed esprimersi come non è possibile fare nel giudizio ordinario.
Ruolo dei professionisti che assistano le parti in mediazione – I professionisti possono offrire la loro esperienza nella gestione delle controversie e contribuire ad individuare ed elaborare soluzioni più ampie ed articolate di quelle consentite ai giudici ordinari ed agli arbitri; inoltre, possono provvedere alla corretta formalizzazione degli accordi conciliativi; preparare le parti alla mediazione e svolgere un ruolo nell’esecuzione dell’accordo conciliativo.
Creatività – La mediazione consente di elaborare un numero maggiore di alternativa oltre a quelle strettamente di diritto e quindi di calibrare ed adattare le soluzioni alle peculiarità dei singoli casi ed agli interessi delle parti, oltre che alle loro ragioni.
Economicità le parti sono tenute unicamente a corrispondere l’onorario del mediatore in misura predeterminata in funzione del valore della controversia e gli onorari dovuti agli avvocati che, eventualmente, le assistono; inoltre, atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo. Il verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro sino all’importo di 50.000 euro e l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente. In caso di successo della mediazione, le parti hanno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente corrisposte all’organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
Riservatezza –  Il procedimento di mediazione è protetto da norme che assicurano alle parti del procedimento l’assoluta riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni emerse. Tali informazioni non sono utilizzabili in sede processuale, salvo esplicito consenso delle parti, e il mediatore è tenuto al segreto professionale su di esse. L’obbligo di riservatezza si estende anche alle sessioni separate svolte dal mediatore con le singole parti.

La mission di AdrJustice per la mediazione

AdrJustice ha lo scopo di diffondere la cultura della “vera” mediazione civile e commerciale (cioè quella libera fondata sulla volontarietà in contrapposizione a quella imposta dall’obbligatorietà) la mediazione familiare, la mediazione penale e la mediazione aziendale grazie, anche, all’esperienza maturata in passato con l’organismo di mediazione “obbligatoria” denominato Camera di Conciliazione di Milano (n. 88 Ministero di Giustizia) ed ente di formazione per mediatori professionisti (accreditamento del Ministero di Giustizia 9.6.2010).
Quell’esperienza, apprezzata dal pubblico, tanto da fare della Camera di Conciliazione di Milano uno dei principali organismi di mediazione di Milano, è stata trasfusa in adrjustice, che si occupa della mediazione in modo totalmente libero e incondizionato.
Procedure ADR non obbligatorie che soddisfino, legalmente, anche la condizione di procedibilità prevista ex lege per determinate materie e che consentono di formalizzare accordi aventi la medesima efficacia di una sentenza di tribunale o del Giudice di pace, ma in tempi variabili tra i 15/30 giorni e a costi irrisori.

Negoziazione