Infortuni e sicurezza sul lavoro
Da innumerevoli anni ci occupiamo con successo di diritto penale del lavoro (Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro: D.lgs. 81/2008 e successive modifiche) assistendo multinazionali, società, imprenditori individuali e privati per ipotesi di disastri, omicidi colposi, e lesioni di varia entità in conseguenza di infortuni sul lavoro, violazioni della normativa sulla sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.
Abbiamo ottenuto importanti risultati anche nell’ambito di procedimenti penali per morte o lesioni di lavoratori esposti all’amianto.
Redigiamo deleghe sulla sicurezza, forniamo pareri preventivi, forniamo assistenza per la redazione dei verbali dei consigli di amministrazione (nelle parti che riguardano il tema della sicurezza sul lavoro), contribuiamo alla redazione dei Documenti di valutazione dei rischi (DVR).
Verifichiamo il coordinamento tra le disposizioni in tema di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro con le disposizioni in tema di prevenzione dei reati da parte degli enti (d.lgs. 231-2001) contribuendo alla redazione, alle modifiche ed agli aggiornamenti dei relativi documenti e modelli.
Prestiamo esistenza per la redazione, l’aggiornamento e la verifica del codice etico.
Collaboriamo con studi di diritto del lavoro che ci affidano o co-gestiscono i loro clienti quando vi siano questioni con implicazioni di natura penale.
I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro consistono in fattispecie penali che sono integrate laddove il datore di lavoro e gli altri soggetti chiamati a ricoprire un ruolo nell’ambito della materia antinfortunistica, come l’RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) o il delegato in materia antinfortunistica (se delega vi è) o l’amministratore delegato o il consiglio di amministrazione e/o i dirigenti e preposti, commettano azioni od omissioni non rispondenti all’esigenza di assicurare ai lavoratori una adeguata e completa sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le responsabilità penali per infortuni, malattie professionali e violazioni delle norme preventive in tema di sicurezza sul lavoro possono discendere:
• da una omessa, carente o errata valutazione dei rischi
• da una omessa, carente o errata attività di prevenzione dei rischi (ancorché gli stessi siano stati correttamente valutati)
• da una inadeguata formazione ed informazione dei lavoratori
• da una inadeguata vigilanza sul rispetto della disposizioni in tema di sicurezza e prevenzione o delle procedure aziendali da parte dei lavoratori
• da un mancato adeguamento all’evoluzione tecnica e normativa
• da un’inadeguatezza dei macchinari o dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
Oltre alla sanzione amministrativa eventualmente imputata all’azienda a seguito della verificazione di un infortunio ad un lavoratore vi è anche la trasmissione della notizia di reato alla Procura della Repubblica competente con conseguente contestazione penale, che si traduce nell’imputazione dei delitti di lesioni personali colpose di cui all’art. 590 c.p. ovvero, nei casi più gravi, di omicidio colposo di cui all’art. 589 c.p., tutti aggravati per la violazione delle norme poste a presidio della sicurezza dei lavoratori.
L’ente o la società possono essere chiamati a rispondere penalmente (in aggiunta alle persone fisiche responsabili che con essa hanno una qualche relazione formale o sostanziale che abbia inciso sulla verificazione dell’evento) società ai del D.lgs. 231/2001 (responsabilità penale degli enti) con gravi conseguenze economiche ed operative e con l’applicabilità di vari tipi di misure cautelari.