Diritto societario penale

Per chi sia soggetto ad un’indagine o ad un processo penale per reati commessi dalle e nelle società offriamo un’assistenza legale caratterizzata da competenze specifiche nel settore, una struttura adeguata e professionisti in grado di interloquire credibilmente e proficuamente con organi inquirenti e giudicati.

Prima ancora che vi siano indagini e procedimenti penali offriamo una dettagliata ed efficace attività di consulenza stragiudiziale per consentire di operare correttamente o quantomeno di prevenire o porre rimedio a determinare condotte che potrebbero integrare gli estremi di illeciti con conseguenti possibili rilievi di carattere penale.

I reati societari sono contemplati da una serie di disposizione penali, per lo più contenute nel codice civile, finalizzate a prevenire e reprimere determinate condotte illecite e che possono verificarsi principalmente nell’ambito delle società destinate all’esercizio di attività economiche (società personali e società di capitali).

Le condotte previste dal diritto penale societario sono generalmente poste a presidio del corretto funzionamento (o meglio, della corretta gestione) delle società e dei suoi rapporti con gli organi amministrativi, i soci, i creditori ed i terzi.

In estrema sintesi ed approssimazione si può dire che i reati societari attengono la “vita” della società in quanto tale.

Altri tipi di illecito che possono essere commessi nell’ambito delle attività svolte dalle società sono oggetto di differenti gruppi di norme (ad es. reati fallimentari, tributari e fiscali, ambientali, in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) facenti parte della più ampia categoria definita come diritto penale d’impresa (o anche, diritto penale dell’economia).

I beni giuridici oggetto di considerazioni del diritto penale societario sono il capitale sociale, la tutela dei soci e dei creditori, la prevenzione e repressione del confitto di interessi.

I principali reati in cui i soggetti che operano sotto forma di organizzazioni (economiche) complesse possono incorrere sono le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), oggi previsto anche per le società quotate (art. 2622 c.c.), meglio noto semplicemente come falso in bilancio, l’impedito controllo (art. 2625 c.c.), l’indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), l’illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) o le operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), la formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) e l’infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.).

Tra i reati societari, possono annoverarsi anche la fattispecie incriminatrici che attengono al diritto penale del mercato finanziario. Sono penalmente rilevanti le pratiche di insider trading, tra cui sono compresi il reato di manipolazione del mercato (si pensi al rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio, di cui all’art. 501 c.p., o al delitto di manovre speculative su merci, di cui all’art. 501 bis c.p.), l’aggiotaggio (art. 2637 c.c.) ed il vero e proprio market abuse (abuso di informazioni privilegiate ex art. 184 T.U.F.), oltre al reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Questi reati possono essere commessi da tutti quei soggetti/persone fisiche che siano funzionalmente o sostanzialmente collegati alla società; in principalità si tratta di quei soggetti definiti organi sociali, che rappresentano la società e costituiscono lo “strumento” attraverso il quale essa di determina ed opera “internamente” ed “esternamente”.

Le società in quanto tali possono essere perseguite e punite per i medesimi fatti (in aggiunta alle persone fisiche) in virtù della c.d. responsabilità penale degli enti (D.lgs. 231-2001) che prevede un separato sistema di sanzioni penali, misure cautelari ed interdittive ed un separato casellario giudiziale.

I due procedimenti penali (quello a carico delle persone fisiche e quello a carico dell’ente/società) coesistono in quanto sono cumulativi e non alternativi.