Indulto

Sommario – 1. Sintesi dell’istituto del 20062. Caratteristiche dell’indulto approvato il 29 luglio 20063. Testo integrale del provvedimento.


1. – Sintesi dell’istituto del 2006

Alla data del 31.07.2017 l’ultimo indulto concesso è quello dell’anno 2006.
L’indulto è un provvedimento di clemenza di carattere generale che non opera sul reato (come avviene nel caso dell’amnistia) ma esclusivamente sulla pena che viene condonata o commutata in altra dello stesso genere ma di specie diversa.
Dal punto di vista giuridico l’indulto è una causa di estinzione della pena.
L’istituto dell’indulto è disciplinato dall’art. 174 c.p. il quale rinvia anche ai primi tre capoversi dell’art. 151 c.p. in tema di amnistia.
E’ un provvedimento di clemenza concesso con decreto dal Presidente della Repubblica su Legge di delegazione.
Se il beneficio è applicato a pene nella fase esecutiva si definisce indulto proprio; se il beneficio viene applicato contestualmente alla pronunzia della sentenza si definisce indulto improprio.
Gli effetti del beneficio sono limitati alle pene principali e quindi, salvo diversa previsione del decreto, non si estendono alle pene accessorie, agli effetti penali della condanna né alle misure di sicurezza (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di condanna alla reclusione superiore agli anni dieci o della confisca – artt. 210 e 236 c.p. – ).
La legge non prevede limiti oggettivi (cioè di pena o per tipologia di reato) se non quelli contemplati dal decreto che concede il beneficio.
Quanto ai limiti soggettivi (ovvero per determinate categorie di persone) sono previste esclusioni volte ad evitare che per la medesima condanna vi possa essere un cumulo di benefici.
L’indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non è previsto (salvo diversa indicazione del decreto) in ipotesi di recidiva aggravata o reiterata, delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
In ipotesi di concorso di reati si applica una sola volta sulla pena risultante per effetto del cumulo.


2. – Caratteristiche dell’indulto approvato in data 29 luglio 2006

L’ultimo indulto condona le pene detentive sino a tre anni e quelle pecuniarie (sole o congiunte con pene detentiva) sino a 10mila euro per tutti i reati commessi entro il 2 maggio 2006.
Trova applicazione anche per i reati finanziari e per quelli contro la pubblica amministrazione e il voto di scambio mafioso.
Il beneficio è revocato a chi avendone usufruito, commetta, entro 5 anni, un delitto non colposo al quale consegua una pena detentiva non inferiore a due anni.

Cause di esclusione oggettiva – Il provvedimento non si applica alle pene conseguenti la condanna per i seguenti reati: associazione sovversiva, terrorismo ed eversione dell’ordine democratico, arruolamento con finalità di terrorismo nazionale e internazionale, addestramento per attività terroristiche, attentati terroristici o eversivi, atti di terrorismo con ordigni esplosivi, devastazione, saccheggio, strage, sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione o estorsione, banda armata, associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, associazionismo di tipo mafioso, strage, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, usura e riciclaggio, produzione, traffico e detenzione di stupefacenti o sostanze psicotrope, reati per cui ricorre la circostanza aggravante del terrorismo o dell’eversione dell’ordine democratico, associazione mafiosa, reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso.


3. – Testo integrale del provvedimento

Legge 31 luglio 2006, n. 241 Concessione di indulto

(Gazzetta Ufficiale Serie gen. – n. 176 del 31 luglio 2006)

Art. 1.

  1. È concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 151 del codice penale.
  2. L’indulto non si applica:
    a)
    per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
    1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;
    2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico);
    3) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
    4) 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
    5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);
    6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
    7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
    8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
    9) 306 (banda armata);
    10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale);
    11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
    12) 422 (strage);
    13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
    14) 600-bis (prostituzione minorile);
    15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell’ipotesi prevista dall’articolo 600-quater.1 del codice penale;
    16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell’ipotesi prevista dall’articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;
    17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
    18) 601 (tratta di persone);
    19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);
    20) 609-bis (violenza sessuale);
    21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
    22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
    23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
    24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;
    25) 644 (usura);
    26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all’ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
    b)
    per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell’articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74;
    c)
    per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni;
    d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;
    e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
  3. Il benefìcio dell’indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.