Guida in stato ebbrezza

Sommario : Introduzione1. La nostra assistenza – 2. Schema delle principali sanzioni – 3. Ipotesi aggravate – 4. Accertamenti medici obbligatori – 5. Rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcoolimetrico – 6. Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti – 7. Procedimento penale per guida in stato di ebbrezza – 8. Procedimento avanti il Giudice di pace – 9. I lavori socialmente utili – 10. Malfunzionamento degli strumenti per alcooltest.

Introduzione

Guidare un veicolo con un tasso di alcolemia superiore a 0,5 g/litro costituisce un reato, punito, oltre che con la perdita di 10 punti della patente, con le severe sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada.
Se si viene fermati alla guida in stato di ebbrezza per avere abusato di alcool si subirà la sospensione della patente in via cautelare da parte del Prefetto cui seguirà la sospensione della patente, in via definitiva, a seguito del processo penale, ove, se non assolti, è prevista la condanna alla pena dell’ammenda e dell’arresto, ovvero nei casi previsti sostituiti dai lavori pubblica utilità.
Il reato di guida di stato di ebbrezza concorre con altri eventuali reati (omicidio colposo, lesioni colpose, omissione di soccorso, etc.).
Vi possono essere, inoltre, conseguenze di natura civilistica (risarcimento) nelle ipotesi in cui si siano provocati anche danni a cose o persone.

1. La nostra assistenza

• Nel processo penale
Difesa nella fase delle indagini preliminari e nell’eventuale procedimento innanzi il Tribunale
Ricorsi avverso sequestro penale del veicolo o istanze di dissequestro
Opposizione a decreti penali di condanna
Scelta di eventuali riti alternativi (patteggiamento, giudizio abbreviato)
Riabilitazione nelle ipotesi di condanna
• Nelle misure alternative al processo o nel procedimento per i lavori socialmente utili
Fattibilità, proposizione, rapporti con U.e.p.e., individuazione ente, elaborazione programma, assistenza esecuzione, assistenza udienze di verifica.
Assistenza nel procedimento per lavori socialmente utili
• Avanti al Giudice di pace
Ricorsi avverso sanzioni amministrative e sospensione o ritiro della patente (termine per il ricorso di 30 giorni)
• Per gli aspetti amministrativi e assicurativi nelle ipotesi di danni a persone o cose
Denuncia di sinistro
Analisi del contratto e valutazione rivalsa assicurativa
Restituzione del veicolo in custodia e relative spese
• Pareri motivati, redazione di ricorsi e memorie

2. Schema delle principali sanzioni

Le sanzioni previste variano in funzione del grado ti tasso alcoolemico riscontrato.
La norma prevede tre ipotesi:
a) Guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l
– ammenda da 527 a 2.108 euro,
– sospensione patente da 3 a 6 mesi.
b) Guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l
– ammenda da 800 a 3200 euro,
– arresto fino a 6 mesi,
– sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno.
c) Guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
– ammenda da 1500 a 6000 euro,
– arresto da 6 mesi ad 1 anno,
– sospensione patente da 1 a 2 anni,
– sequestro preventivo del veicolo
– confisca del veicolo (salvo che appartenga a persona estranea al reato).

3. Ipotesi aggravate

Le pene previste dall’articolo 186 comma 2 e 186 bis comma 3 del Codice della Strada sono raddoppiate se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale (in questo caso è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all’illecito).
Neopatentati e conducenti professionali – Non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche (in nessuna misura):
1) i conducenti con età inferiore a 21 anni;
2) neopatentati (primi tre anni dal conseguimento della patente di guida);
3) conducenti professionali, nell’ambito della loro attività (autisti di autobus, taxi, NCC, autoarticolati, autosnodati, autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 t e complessi di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t).
Per queste categorie, in caso di accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico non superiore a 0,5 g/l, è prevista una sanzione da 155 a 624 euro e la decurtazione di 5 punti sulla patente; nei casi più gravi, tasso superiore a 0,5 g/l (sanzione aumentata di 1/3), tasso superiore a 0,8 g/l (sanzioni aumentate da 1/3 alla metà).
Inoltre, in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è prevista la revoca della patente; a tale regola non sono soggetti i neopatentati, gli autisti di taxi e NCC, per i quali la sanzione si applica in caso di recidiva nel corso di un triennio.
Il conducente di età inferiore a 18 anni che ha tasso alcolemico maggiore di zero ma non superiore a 0,5 può conseguire la patente categoria B solo al compimento del diciannovesimo anno di età.
Il conducente di età inferiore a 18 anni che ha tasso alcolemico maggiore di 0,5 può conseguire la patente categoria B al compimento del ventunesimo anno di età.

4. Accertamenti medici obbligatori

In ogni ipotesi prevista dall’art. 186 C.S., il trasgressore dovrà sottoporsi a visita medica per la verifica dello stato di salute fisica e psichica.
È prevista una visita con rilascio patente condizionata per un anno, poi per due ed infine per cinque anni.
A chi non esegue l’ordine viene sospesa la patente finché non si sottopone alla visita medica.
Anche nel caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l il Prefetto ordina la sospensione della patente fino all’esito della visita medica.

5. Rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico

L’accertamento alcoolimetrico è eseguito attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcool contenuta nell’aria espirata.
L’esame viene ripetuto due volte, effettuando due misurazioni successive a distanza di 5 minuti l’una dall’altra.
Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico è reato ed è punito con le stesse sanzioni previste per l’ipotesi più grave della guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.) oltre che con la perdita di 10 punti della patente di guida.

6. Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti

L’articolo 187 Codice della strada prevede che chiunque guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope sia punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno.
Inoltre, in caso di assunzione di sostanze stupefacenti, la legge prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

7. Procedimento penale per guida in stato di ebbrezza

Il processo penale origina dal verbale di constatazione dello stato alcoolemico (redatto da Polizia stradale, Carabinieri, Vigili Urbani ecc.), che viene trasmesso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo ove è stata commesso il fatto.
Lo sviluppo del processo varia da caso a caso, sia nelle modalità che nella durata, ed è obbligatoria l’assistenza di un avvocato
Il Pubblico Ministero può iniziare l’azione penale con le seguenti modalità:
– richiesta al g.i.p. (giudice delle indagini preliminari) di emissione del decreto penale di condanna;
– oppure notifica della citazione a giudizio immediato se autorizzato (tale giudizio) dal giudice delle indagini preliminari.
Nel primo caso (decreto penale di condanna) può essere presentata opposizione entro 15 giorni dalla notifica, trasformando così il procedimento per decreto in procedimento ordinario penale (diversamente, in ipotesi di mancata opposizione, il decreto si consoliderà e la condanna diverrà definitiva e irrevocabile).
Nel secondo caso il processo inizierà alla data indicata nella citazione a giudizio, notificata all’avvocato e alla parte.
L’avvocato difensore può essere nominato sin dal momento in cui l’autorità di polizia effettua il controllo e potrà assistervi in ogni grado del processo (decreto penale, giudizio avanti al tribunale, appello e ricorso per cassazione).
Se non si provvede alla nomina di un avvocato di fiducia, il Magistrato penale provvederà a nominare l’avvocato di ufficio (che dovrà essere comunque retribuito personalmente a cura dell’imputato in cui favore è stato nominato, salvo che ricorrano gli estremi per porre le spese a carico dello Stato, vale a dire salvo che sussistano i presupposti per l’ammissione al gratuito patrocinio)
Vi sono, poi, numerosi possibilità alternative alla condanna ed al processo quali, ad esempio, il ricorso all’istituto della messa alla prova che, se utilmente esperito, consente di evitare la condanna così non andando ad intaccare la “fedina penale”.

8. Procedimento avanti il Giudice di Pace

Il ricorso avverso il provvedimento del Prefetto di sospensione e/o ritiro cautelare della patente va proposto, anche con l’ausilio dell’avvocato, avanti al Giudice di Pace del luogo di accertamento entro 30 giorni dalla notifica.
Con tale ricorso si può richiedere l’annullamento del provvedimento di sospensione della patente o quantomeno la sospensione del provvedimento  sino alla sentenza del Giudice Penale.
I motivi di ricorso devono essere ben specificati.
I motivi anche solo per ridurre la sospensione della patente, naturalmente, variano da caso a caso e vanno valutati con l’ avvocato.
In ogni caso, il periodo di sospensione della patente da parte del Prefetto sarà detratto da quello eventualmente comminato con la sentenza del magistrato penale.
Il ricorso va depositato dall’avvocato presso l’ufficio del Giudice di Pace competente per territorio.
Viene, quindi, nominato il giudice e fissata l’udienza, con la notifica della data all’ avvocato del ricorrente.
In tale data si deve essere presenti, altrimenti il ricorso viene dichiarato inammissibile.
È possibile richiedere al Giudice di Pace la sospensione dei provvedimenti (sospensione patente) del Prefetto.

9. I lavori socialmente utili

Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis dell’art. 186 CdS (incidente provocato in stato di ebbrezza), la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato o dell’ avvocato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.
In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.
La decisione è ricorribile in cassazione.
Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente.
In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca.
Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.
È necessario verificare che il comune di residenza abbia stipulato una convenzione con il Tribunale.

10. Malfunzionamento degli strumenti per alcooltest

Nel caso di accertamento dello stato di ebbrezza effettuato con etilometro spetta all’imputato provare eventuali vizi della strumentazione tecnica o nell’esecuzione dell’aspirazione, essendo irrilevante la mancanza dell’omologazione dello strumento (Corte di Cassazione, 10 dicembre 2015, n. 48840).