Gratuito patrocinio penale

Informazioni generali

Che cos’è il patrocinio a spese dello Stato?
E’ un beneficio che consente di farsi assistere da un avvocato e da un consulente tecnico, senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali.

In quali giudizi è ammesso?
Nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione.
Nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione, opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione, in cui sia prevista l’assistenza del difensore o del consulente tecnico.
L’ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

Davanti a quali giudici?
Innanzi ai tribunali, alle corti d’appello, alla corte di cassazione, ai magistrati e ai tribunali di sorveglianza, ai tribunali amministrativi regionali, al consiglio di Stato, alle commissioni tributarie provinciali e regionali e alla corte dei conti.

Spese

Cosa si deve pagare?
Dal momento dell’ammissione al gratuito patrocinio: nulla. Tutte le spese vengono pagate dallo Stato e non si deve pagare l’avvocato, né il consulente tecnico. L’avvocato e i consulenti che chiedono l’anticipazione dei compensi incorrono in grave sanzione disciplinare.

Cosa succede se si è ammessi per errore?
Si devono pagare tutte le spese e restituire le somme eventualmente anticipate dallo Stato.

Requisiti soggettivi per l’ammissione al gratuito patrocinio

Reddito – Ha diritto di essere  ammesso al gratuito patrocinio chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo.
Se l’interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 11.493,82 euro (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni e quello qui indicato e quello aggiornato con DM del 16-01-2018).
Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell’ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc. Si tiene conto, inoltre, dei redditi esenti da Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d’accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
I requisiti reddituali di ammissione differiscono a seconda che si tratti di procedimenti civili o procedimenti penali.
Nei procedimenti penali – Il richiedente non deve essere titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore ad euro 11.369,24.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Se, invece, i familiari conviventi non producono redditi la soglia di reddito per potere essere ammessi al beneficio è elevata di € 1.032,91 per ogni familiare a carico.
Quindi, ad esempio, in una famiglia dove una sola persona produca reddito e vi siano altri due familiari conviventi che non producono redditi, la soglia di reddituale per potere essere ammessi al gratuito patrocinio sarà di € 13.435,06 (vale dire € 11.369,24 + € 1.032,91 + € 1.032,91).
I redditi dei familiari conviventi non si sommano, e si tiene conto del solo reddito del richiedente, nell’ipotesi di procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Nei procedimenti civili – Il richiedente non deve essere titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore ad euro 11.369,24.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.I redditi dei familiari conviventi non si sommano, e quindi si tiene conto del solo reddito del richiedente, nell’ipotesi in cui oggetto della causa siano diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Cittadinanza – Nei giudizi penali: chi è cittadino italiano o cittadino straniero, anche minorenne, o apolide residente in Italia.
Negli altri giudizi: chi è cittadino italiano, o cittadino straniero regolarmente soggiornante, apolide (anche non residente in Italia) e gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche.

Posizione processuale. – Nei giudizi penali: chi è indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
Negli altri giudizi: chi è parte nel processo, o intende adire il giudice, e non sia già stata condannata nel precedente grado del giudizio (nel quale era stata ammessa al patrocinio), salvo l’azione di risarcimento del danno nel processo penale.

Esclusioni. – Non può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato,
– nei giudizi penali: chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale e chi è difeso da più di un avvocato;
– negli altri giudizi: chi sostiene ragioni manifestamente infondate e chi è parte in una causa per cessione di crediti e ragioni altrui, quando la cessione non sia in pagamento di crediti preesistenti.

Domanda di ammissione

Requisiti della domanda e documenti da allegare
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e la firma è autenticata dal difensore e dovrà essere corredata da una fotocopia di un documento di identità valido.
I moduli per la domanda innanzi il tribunale di Milano sono disponibili nella sezione “risorse” in questa pagina così come è disponibile il modello “universale” elaborato dal Ministero della Giustizia.
La domanda è in carta semplice e deve indicare:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  • l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione)
  • l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio
  • se trattasi di causa già pendente
  • la data della prossima udienza
  • generalità e residenza della controparte
  • ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere (solo per le controversi civili)
  • prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia) (solo per le controversie civili)

Chi può sottoscrivere la domanda?
Esclusivamente l’interessato, a pena di inammissibilità e la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda. Non è ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.

Chi può presentare la domanda?
L’interessato, o il difensore, anche con raccomandata postale.

Quando si presenta la domanda?
Prima dell’inizio del giudizio o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono della domanda.

A chi si presenta la domanda?
Alla cancelleria del giudice, oppure al giudice in udienza; al direttore del carcere, se l’interessato è detenuto o all’ufficiale di polizia giudiziaria, quando l’interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura.
Se si è deciso si avvalersi della nostra assistenza la domanda potrà essere presentata, per nostro tramite presso la cancelleria del giudice procedente.

Come si scrive la domanda?
La domanda deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l’indicazione del processo cui si riferisce; le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi.
Si deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che si è nelle condizioni di reddito richieste dalla legge e specificare il reddito totale.
Occorre anche impegnarsi a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda.
La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile.
I cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea, inoltre, devono indicare quali redditi possiedono all’estero.
La domanda deve essere firmata dall’interessato e la firma deve essere autenticata dall’avvocato o dal funzionario dell’ufficio che la riceve.
Nei giudizi extra-penali: si devono anche descrivere i fatti e i motivi della causa che servono a valutarne la fondatezza, nonché le prove che si vogliono chiedere.

Quali documenti devono allegarsi alla domanda?
Per i cittadini italiani, la carta d’identità se autocertificano l’esistenza dei requisiti di legge.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea devono allegare una certificazione del consolato del Paese d’origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato, salvo il ricorso all’autocertificazione qualora si provi l’impossibilità di documentarlo.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare.
Successivamente alla presentazione della domanda, il giudice o il consiglio dell’ordine possono chiedere di provare la verità delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ulteriore autocertificazione.

In quanto tempo viene decisa l’ammissione?
Nei processi penali – Immediatamente, se l’istanza è presentata in udienza, o entro dieci giorni dal momento della presentazione, negli altri casi. Il ritardo nella decisione comporta la nullità assoluta degli atti successivi.

Scelta del difensore

Come si sceglie il difensore?
Si può nominare un solo difensore che deve essere iscritto all’albo degli avvocati della regione in cui si tiene il processo e in uno speciale elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, che si può consultare presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati.

Sanzioni

Cosa succede se si dichiara il falso?
Le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo della guardia di finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento.
Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere da 1 a 6 anni e 8 mesi di reclusione in carcere e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato.

Varie

Come si può procedere concretamente?
Per proporre la domanda correttamente e non incorrere in sanzioni è bene rivolgersi al proprio avvocato o, in mancanza, al consiglio dell’ordine degli avvocati della propria città.
Per le controversie che debbano svolgersi innanzi ad autorità giudiziarie site in Milano è possibile contattarci ai recapiti in calce alla pagina per fissare un appuntamento in cui avere maggiori informazioni ed un aiuto nella compilazione della domanda di ammissione al gratuito patrocinio nonché per procedere con la nomina del difensore.